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Matrimonio in Italia
Informazioni preliminari per i cittadini stranieri
In Italia sono previste dalla legge tre diverse modalità per sposarsi. Esistono i riti: civile, celebrato da un ufficiale civile; concordatario da un ministro del culto cattolico; infine religioso non cattolico da un ministro di culti ammessi.
Procedure di matrimonio per i cittadini stranieri
Oltre alle procedure richieste per i cittadini italiani, i cittadini stranieri (o perlomeno uno dei due) devono adempiere ad alcune formalità specifiche.
Per sposarsi, innanzitutto, è necessario che lo straniero sia libero da qualsiasi vincolo matrimoniale (derivante da precedenti matrimoni, da impedimenti di parentela, da infermità mentale...). I minorenni di età compresa tra i sedici e i diciotto anni devono richiedere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori. Il primo passo consiste nella richiesta di matrimonio che deve essere effettuata presso l'ufficio matrimoni del Comune di residenza. Quindi la coppia deve richiedere l'appuntamento per il giuramento, che si svolge di fronte a un ufficiale di stato civile: durante il giuramento devono essere presenti due testimoni maggiorenni (se sono stranieri, devono essere in possesso del permesso di soggiorno). Dopo il giuramento, vengono affisse per otto giorni le pubblicazioni presso il Comune di residenza: a questo punto viene fissata la data esatta. Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia l'Ufficiale di stato civile, una volta acquisito il nulla osta, procede alla pubblicazione secondo le formalità previste per i cittadini italiani; per gli stranieri non residenti né domiciliati in Italia, l'ufficiale di stato civile, acquisito il nulla osta, redige il processo verbale in luogo delle pubblicazioni e subito dopo può procedere alla celebrazione del matrimonio (senza quindi dover procedere all'affissione delle pubblicazioni)
I documenti di matrimonio per i cittadini stranieri
Per poter effettuare il giuramento e sposarsi, sono necessari: il passaporto valido e il nulla osta rilasciato dall' Autorità competente del proprio paese. Per autorità competente si intende il Consolato straniero presente in Italia oppure l'autorità competente nello Stato estero. In mancanza di un certificato di nulla osta gli stranieri dovranno presentare all'ufficiale di stato civile una dichiarazione dell'autorità del proprio Paese dalla quale risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il richiedente è sottoposto, nulla osta al matrimonio. In mancanza di questa dichiarazione, gli stranieri dovranno presentare all'ufficiale di stato civile un atto notorio formato davanti l'Autorità Italiana competente alla presenza di quattro testimoni. In mancanza di convenzione o accordi tra Stati, tutti i documenti formati all'estero devono essere tradotti e legalizzati. La legalizzazione non è richiesta per i membri dell'Unione europea o se esiste una convenzione tra l'Italia ed l'altro paese. Per sposarsi in Chiesa con rito concordatario sono necessari anche dei documenti che vengono rilasciati dal proprio parroco.
Infine per il giuramento non è necessario il permesso di soggiorno.
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