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Il diritto di potestà genitoriale
I genitori sposati dispongono congiuntamente della potestà genitoriale. I genitori non sposati dispongono della potestà genitoriale quando prima o dopo la nascita viene depositata una dichiarazione di affidamento allo Jugendamt (ente per la protezione dei minori) o al notaio, o se i genitori più tardi si sposano.
Se la madre non sposata non presenta la dichiarazione di affidamento congiunto con il padre del bambino va a lei l´affidamento esclusivo.
L´affidamento genitoriale comprende da una parte la cura della persona, vale a dire l´assistenza medica, il diritto a decidere la scuola, l´assistenza sanitaria e anche il diritto a determinare il luogo di residenza. Comprende inoltre l´amministrazione del patrimonio del minore, cioè il patrimonio da amministrare, accrescere e conservare. Anche nel caso di separazione dei genitori l´affidamento congiunto permane se vi era anche prima. In questo caso l´esercizio della potestà genitoriale congiunta si limita a regolare questioni che sono di notevole importanza per il minore. Il genitore presso cui il minore vive prenderà le decisioni riguardanti la vita quotidiana del minore, per esempio tra le altre cose i compiti scolastici, l´organizzazione del tempo libero, l´abbigliamento , la nutrizione, l´andamento della giornata, le visite mediche. Decisioni di notevole importanza sono per esempio quelle riguardanti l´appartenenza a una confessione religiosa, l´iscrizione alla prima elementare, il cambio di scuola, le operazioni programmabili, la residenza del minore, così come il rilascio di carta d´identità e passaporto.
Uno dei due genitori dopo la separazione può presentare domanda per far trasferire a se stesso il diritto di tutela esclusivo o parti. Per intervenire sulla potestà genitoriale condivisa sono però necessari gravi indizi. La cancellazione della potestà genitoriale congiunta deve corrispondere sempre al bene del minore. Il trasferimento del diritto a decidere il luogo di residenza come ramo del diritto di tutela genitoriale si rende necessario quando tra i genitori non si riesce a raggiungere un accordo su dove e con chi vivrà il minore. Anche in tal caso il criterio determinante per il tribunale è l´interesse del minore.
Corte Europea per i diritti dell´uomo
La Corte europea per i diritti dell´uomo di Strasburgo ha rafforzato i diritti dei padri singoli in Germania. I padri non sposati in Germania non hanno possibilità di ottenere la tutela congiunta se la madre vi si oppone. La sentenza di Strasburgo ha ora rovesciato questo stato giuridico: la preferenza accordata alle madri non sposate nei confronti dei padri, si dice, configurerebbe una violazione del divieto di discriminazione. La Corte costituzionale federale tedesca nel 2003 aveva vincolato il veto delle madri allo status dei padri. Mediante una decisione chiara si potrebbero evitare continue liti fra i genitori. Tuttavia contemporaneamente i giudici costituzionali avevano chiesto al legislatore di verificare tale condizione. Nella maggior parte dei paesi europei vige l´affidamento congiunto. Solo in Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein le madri possiedono il diritto di veto nei confronti dei padri. Nel caso di figli nati dal matrimonio invece vale di regola l´affidamento congiunto. Ricorso-Nr. 22028/04, sentenza (solo in versione inglese) del 3.12.2009, Comunicato stampa del Cancelliere.
Corte costituzionale federale
La Corte costituzionale federale ha rafforzato i diritti dei padri, in quanto ha deciso che è incostituzionale escludere completamente il padre di un minore nato al di fuori del matrimonio dall´affidamento congiunto. Ha disposto che provvisoriamente fino all´entrata in vigore di una nuova regolamentazione giuridica il tribunale di famiglia trasferisca ai genitori su richiesta di uno dei due la potestà genitoriale congiunta o una parte di essa, nella misura in cui ci si aspetti che corrisponda all´interesse del minore; esclusivamente al padre su richiesta di uno dei due genitori è da trasferire la potestà genitoriale o parte di essa, nella misura in cui non si possa prendere in considerazione l´ipotesi di un affidamento condiviso e ci si aspetti che ciò corrisponda al meglio per l´interesse del minore, comunicato stampa della Corte costituzionale federale del 21.07.2010 - 1 BvR 420/09 -.
Links
Seminario sul tema“Potestà genitoriale“ del 05. giugno 2009 (pdf) Tenuto da Svenja Schmidt-Bandelow all´Istituto per la consulenza interculturale e la formazione s.r.l. d´utilità pubblica/Lebenswelt s.r.l. d´utilità pubblica
Consigliere per il diritto di tutela Informazioni sul tema del diritto di tutela della Familiencommunity elternforen.com
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