Avvocato Svenja Schmidt Bandelow - Berlin, Germania

Visione d'Insieme

Studio Legale

Avvocato

diritto degli stranieri

diritto di famiglia

diritto internazionale di famiglia

| Visione d'Insieme

| Studio Legale

| Avvocato

| Diritto degli Stranieri

| Diritto di Famiglia

| Diritto Int. di Famiglia

 

Deutsch
English
Français
Español
Italiano
Русский язык

 

Hardenbergstr. 19
10623 Berlin
Germania

T  +49 30 859 625 70
F  +49 30 851 59 51
@
e-mail

 

     


Diritto applicabile nello scioglimento del vincolo matrimoniale (divorzio)

Generale

Per determinare quale diritto materiale i tribunali tedeschi debbano applicare nel caso di scioglimento del matrimonio è necessario fare riferimento ai regolamenti del diritto internazionale privato tedesco, vale a dire alle disposizioni preliminari al codice civile tedesco (d´ora in avanti: dpcct).

A causa di una carenza di regolamentazione unitaria a livello europeo nell´applicazione del diritto non si deve distinguere tra matrimoni di europei e non europei.Ogni paese ha le proprie disposizioni e ogni paese si appoggia anche a differenti criteri. Ciò non di rado porta a situazioni in cui per esempio il tribunale del paese X applica il diritto dello stato A e il tribunale del paese Y applicherà il diritto dello stato B. In un caso simile di conseguenza sarà da verificare attentamente quale ordinamento giuridico sia più conveniente per la parte attrice (Forumshopping).

Determinazione dell´ordinamento giuridico

L´art. 17/1 del EGBGB determina quale diritto materiale trovi applicazione, limitandosi però “solo” a rimandare all´art.14 delle EGBGB in quanto stabilisce che si dovrà applicare quel diritto che al momento della litispendenza della domanda di divorzio è decisivo per gli effetti generali del matrimonio.

L´art. 14 del EGBGB consente ai coniugi a condizioni particolari di scegliere un diritto. In assenza di tale scelta del diritto notarile da applicare l´art. 14 comma 1 decide o:

  • il diritto dello stato a cui entrambi i coniugi  appartengono o al quale appartenevano durante il matrimonio per ultimo, se uno di loro appartiene ancora allo stato, - se entrambi i coniugi sono italiani si applicherà il diritto italiano; se entrambi erano italiani durante il matrimonio e adesso uno è francese si applicherà il  diritto italiano.
  • il diritto dello stato in cui entrambi i coniugi hanno la loro residenza abituale o la loro ultima residenza durante il matrimonio, quando uno di loro ha ancora la sua residenza abituale,
  • entrambi i coniugi sono tedeschi, abitavano però in Francia durante il matrimonio, uno dei due abita ancora lì: si applicherà il diritto francese.
  • il diritto dello stato con cui i coniugi hanno in altro modo un legame più stretto.
  • Uno dei due coniugi è tedesco, l´altro britannico, durante il matrimonio abitavano in Spagna; ora uno abita in Olanda, l´altro in Grecia; il matrimonio è stato celebrato in Spagna, i figli della coppia vivono tutti in Spagna: si applicherà il diritto spagnolo.

Pertanto capita di frequente nella prassi che si applichi il diritto di un altro stato nel caso di divorzio. Io conosco questa problematica e sono in grado di trattare pratiche di divorzi anche secondo altri ordinamenti giuridici.

UE: regole unitarie nel caso di divorzi

L´UE cresce costantemente insieme anche per quanto riguarda i divorzi. Regole unitarie per i divorzi nell´UE comportano vantaggi riconoscibili per ogni cittadino.

Il 4 giugno 2010 il Consiglio dei Ministri di Giustizia dell´UE si è pronunciato a larghissima maggioranza a favore dell´applicazione per la prima volta dello strumento di cooperazione rafforzata. La risoluzione offre un modello per tutti gli stati membri. Inizialmente si sono associati a questo modello 14 stati, tra cui la Germania. Si deve decidere secondo regole unitarie quale diritto di quale stato membro valga nel caso di divorzio. Inizialmente ogni tribunale verificherà se i coniugi hanno scelto un diritto comune. Se questo non è il caso, il divorzio dipenderà dal luogo di residenza comune. Regole chiare impediscono che il coniuge più forte attraverso un´abile scelta del tribunale possa fa applicare un diritto di divorzio a lui più conveniente. Adesso il progetto presentato dalla Commissione deve essere discusso compiutamente dagli stati membri partecipanti. Già dal 2004 a livello di UE vi è l´idea di unificare il diritto privato internazionale per le istanze di divorzi. (Si rimanda al comunicato stampa BMJ- proposta della Commissione UE).

Links:

http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law_int_de.htm

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgbeg/gesamt.pdf

© 2010 Svenja Schmidt-Bandelow | Hardenbergstr. 19 | 10623 Berlin | Telefono: +49 30 859 625 70 | ra@svenja-schmidt-bandelow.de | Impronta (Tedesco)