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Convenzione dell´Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Questa convenzione, siglata già il 25 ottobre 1980, è entrata in vigore in Germania solo il primo dicembre 1990. Un ulteriore accordo è la convenzione europea sul diritto di affidamento, che tuttavia ha perso d´importanza con il regolamento detto Bruxelles II.
Secondo la convenzione dell´Aja le decisioni concernenti il diritto di tutela e questioni relative al diritto di visita durante la separazione dei genitori si devono prendere nello stato in cui il minore ha la sua residenza abituale. La decisione presa in uno stato contraente è da osservare anche nell´ altro stato. Nel caso in cui uno dei due genitori non tenga conto della decisione sul diritto di tutela si può presentare domanda per la riconsegna del minore ai sensi della convenzione dell´Aja. La domanda per il rientro del minore deve essere inviata all´autorità centrale. Questa è per la Germania l´autorità presso il ministero federale di Giustizia. L´indirizzo è: Zentrale Behörde, Adenauer Allee 99-103, 53094 Bonn (Tel: 0228 99 410, Fax: 0228 99 410-5401, www.bundesjustizamt.de). La convenzione è stata ratificata dai seguenti stati:
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Albania
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Georgia
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Panama
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Argentina
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Germania
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Paraguay
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Armenia
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Gran Bretagna et Irlanda
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Perù
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Australia
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del nord (con isole di
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Polonia
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Austria
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Man,Falkland,Caimano,
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Portogallo
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Bahamas
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Montserrat e Bermude)
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Repubblica Ceca
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Belgio
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Grecia
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Rebubblica di Moldavia
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Belize
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Guatemala
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Repubblica Dominicana
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Bielorussia
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Honduras
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Romania
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Bosnia Erzegovina
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Irlanda
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Saint Kitts e Nevis
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Brasile
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Islanda
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San Marino
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Bulgaria
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Israele
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Svezia
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Burkina Faso
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Italia
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Slovacchia
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Canada
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Jugoslavia (Serbia,
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Slovenia
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Cile
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Montenegro)
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Spagna
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Cina (Hongkong,Macao)
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Lettonia
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Sri Lanka
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Cipro
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Lituania
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Sudafrica
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Colombia
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Liechtenstein
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Svizzera
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Costa Rica
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Lussemburgo
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Thailandia
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Croazia
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Malta
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Trinidad e Tobago
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Danimarca (escluso
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Maurizio
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Turchia
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Faröer et Groenlandia)
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Macedonia
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Turkmenistan
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Ecuador
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Messico
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Ungheria
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El Salvador
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Monaco
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Uruguay
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Estonia
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Nicaragua
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USA
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Fiji
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Norvegia
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Usbechistan
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Finlandia
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Nuova Zelanda
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Venezuela
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Francia (con tutti territori
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Paesi Bassi
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Zimbabwe
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soggeti a sovranitá)
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Nel caso quindi di sottrazione di minore si deve presentare domanda all´autorità centrale. I moduli per presentare domanda di riconsegna del minore possono essere richiesti anche via Internet. Dopo la presentazione dell´istanza l´autorità centrale la trasmetterà alle autorità centrali dello stato corrispondente in cui è stato portato il minore. L´autorità centrale ha il compito di effettuare indagini circa il luogo in cui è tenuto il minore e di chiederne al genitore la sua restituzione, di regola fissando un termine massimo di tempo. Se il minore non viene riconsegnato l´autorità centrale competente mette in moto in loco un procedimento per la restituzione del minore. Tale decisione deve avvenire nell`UE entro sei settimane. Nel caso in cui si possa applicare solo la convenzione dell´Aja possono trascorrere periodi più lunghi per la decisione.
Informazioni ulteriori e rimandi a fonti importanti si possono trovare su questo sito:
Links:
Global Help: http://www.global-help.de/legislative/internationales-familienrecht Alla rubrica “Diritto internazionale di famiglia” si possono trovare leggi rilevanti su questo tema.
Associazione dei magistrati tedeschi: http://www.drb.de
Diritto internazionale privato europeo: http://www.ipr.uni-koeln.de/eurprivr/kollisionsrecht.htm Nel quadro del diritto internazionale di famiglia si possono trovare qui informazioni su potestà regolamentare, direttive, convenzioni e opportuno materiale.
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